Statuto


Art. 1: Denominazione e sede

E’ costituita una associazione denominata “Accademia Italiana Shiatsu Do”, con sede in Firenze, via Ferdinando Martini, 4/a, l’associazione ha piena autonomia giuridica, amministrativa e dirigenziale. L’associazione è affiliata della “Accademia Italiana Shiatsu Do Sede Nazionale “ sita in Milano in Via Settembrini, 52.

Art. 2: Oggetto sociale

L’associazione non ha fini di lucro.

L’associazione ha lo scopo di proporre la pratica, la divulgazione, lo studio e l’insegnamento dello Shiatsu, tecnica manuale (di origine giapponese) per la stimolazione ed il riequilibrio della “energia vitale” al fine di preservare e migliorare la propria “forza vitale” ed il proprio benessere.

L’associazione opera sul territorio regionale.

Art. 3: Finalità ed attività.

Per la realizzazione diretta ed indiretta del proprio oggetto sociale, come definito nel precedente articolo 2, l’associazione potrà attivarsi per:

  1. lo studio, la ricerca e la pratica dello Shiatsu e delle tecniche complementari ed integrabili o comunque attinenti al mantenimento e miglioramento della “energia vitale” (Discipline Bionaturali, D.B.N.).
  2. lo sviluppo della didattica di tali discipline.
  3. l’insegnamento, divulgazione e diffusione delle tecniche di cui ai paragrafi precedenti, attraverso l’organizzazione di corsi, centri e scuole, stages residenziali, seminari e convegni, congressi e conferenze e di tutte le altre forme divulgative. Tale attività può essere rivolta anche a non soci nell’ambito di corsi, stages, seminari amatoriali e professionale gestiti dall’associazione in collaborazione e/o finanziati da enti pubblici e/o privati, scuole o enti di formazione professionale nel rispetto delle norme vigenti in campo tributario.
  4. la divulgazione di quanto sopra anche attraverso stampati, libri e riviste, videocassette, cd e dvd, siti e portali internet, ogni forma di “comunicazione e mass-media”.
  5. l’aggiornamento e la ricerca per il perfezionamento ed il superamento della tecnica attraverso lo studio comune, il confronto e la elaborazione collettiva al fine di elevare continuamente la dimensione professionale, umana e spirituale dei soci.
  6. la tutela degli iscritti per tutto ciò che possa ledere la loro professionalità o in qualche modo impedirne o limitarne la libera espressione.
  7. la promozione di raccolte pubbliche di fondi da effettuarsi occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.
  8. l’associazione libera di accettare contributi e liberalità erogati sotto qualsiasi forma da persone fisiche, società, enti, consorzi ed associazioni in genere.
  9. la promozione, anche in collaborazione con altri, di realtà associative che “rappresentino” gli interessi professionali degli operatori Shiatsu per migliorare il progresso tecnico ed umano e favorire il buon funzionamento di strutture di rappresentanza che tutelino la categoria.
  10. Per lo svolgimento e l’utile realizzazione delle sue attività, l’associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a le statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

In via esemplificativa e non tassativa, l’associazione potrà altresì:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutari, tra cui, senza esclusione di altri, l’assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l’acquisto beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;

b) stipulare convenzioni per l’affidamento in gestione di parte delle attività;

c) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e/o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell’Associazione;

d) costituire, ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria, strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, a di società di capitali nonché di partecipare a società del medesimo tipo, purché a carattere di non prevalenza;

e) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, sempre a carattere di non prevalenza, attività di commercializzazione.

È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4: Accademia nazionale

L’Accademia Italiana Shiatsu Do, Unità locale di Firenze, fa proprie le finalità e lo spirito dell’Accademia Italiana Shiatsu do nazionale, assume lo statuto e ne accetta le direttive; accetta altresì, le norme e i regolamenti che saranno emanati dagli organi dirigenti nazionali, democraticamente eletti.

Art. 5: Soci

Possono far parte dell’ associazione persone fisiche o giuridiche che diano pieno affidamento per l’attuazione i programmi statutari e che condividano le ispirazioni di fondo che animano l’associazione.

L’adesione all’associazione è volontaria ed avviene secondo modalità e termini di cui al successivo articolo 6.

I soci si dividono in:

  1. soci fondatori: si considerano tali i soci che hanno partecipato all’assemblea costituente, deliberando la costituzione dell’associazione.
  2. soci ordinari: si considerano tali i soci che aderiranno successivamente all’associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto.
  3. soci sostenitori: sono quelli che intendono praticare o praticano lo shiatsu sia in forma attiva  che passiva e partecipando o avendo partecipato ad attività di formazione possono utilizzare, nelle forme stabilite dal consiglio direttivo, la sede in orari a loro riservati per praticare le tecniche Shiatsu al fine di progredire nella loro preparazione tecnica e professionale.
  4. soci benemeriti: sono coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volontà del Consiglio Direttivo, a fronte del costante impegno profuso all’interno della associazione o per notorietà e la positiva immagine che con la loro presenza possono recare all’associazione.
  5. soci operatori: sono i soci che hanno iniziato una attività interna o esterna all’associazione a livello amatoriale e/o semi professionale o professionale, nelle forme consentite dalle leggi vigenti. Godono di particolari coperture assicurative e di servizi inerenti alla loro attività.

Art. 6: Assunzione della qualifica di socio.

Per l’assunzione della qualifica di socio è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio direttivo, nella forma e secondo le modalità stabilite dal medesimo. L’esito della domanda dei soci di ogni ordine è subordinata all’approvazione del Consiglio direttivo.

I soci dell’Accademia Italiana Shiatsu Do Unità locale di Firenze sono a tutti gli effetti anche soci dell’Accademia Italiana Shiatsu Do nazionale con tutti i diritti e i doveri relativi a tale stato.

Art. 7: Diritti e doveri dei soci.

Tutti i soci hanno il diritto di frequentare i locali dell’associazione e di partecipare a tutte le iniziative ed alle attività dalla stessa organizzate.

Ciascun socio ha inoltre diritto di partecipazione e di voto in seno all’assemblea e può liberamente candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali.

Tutti i soci sono tenuti:

  1. alla osservanza del presente statuto, dell’eventuale relativo regolamento di attuazione, degli altri eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
  2. frequentare l’associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
  3. a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l’attività;
  4. al pagamento della quota associativa annuale e delle altre quote richieste per la partecipazione alle attività dell’associazione

Art. 8: Perdita della qualifica di socio.

I soci possono essere espulsi o radiati dall’associazione per i seguenti motivi:

  1. quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi societari secondo le prescrizioni statutarie;
  2. quando, senza giustificato motivo, si rendano morosi nell’eventuale pagamento della tessera sociale e delle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo per la partecipazione a talune iniziative dell’Associazione;
  3. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione;
  4. per indegnità.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dall’Assemblea a maggioranza semplice.

Il provvedimento deve essere comunicato per iscritto al socio e deve essere motivato.

I soci espulsi o radiati potranno opporsi per iscritto contro il provvedimento dell’Assemblea, inviando apposito ricorso al Collegio dei Probiviri dell’Accademia nazionale; il ricorso non sospende l’esecutività dell’iniziale espulsione o radiazione.

La perdita della qualifica di socio consegue anche volontariamente, a mezzo comunicazione scritta di dimissioni dalla compagine sociale, inviata al Consiglio Direttivo.

L’associato, pertanto, potrà sempre recedere dall’associazione, se non ha assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori ed ha effetto immediato. Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Art. 9: Organi della Associazione

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei soci.
  • il Consiglio Direttivo; (il Presidente; il Vice Presidente)
  • il Collegio dei Probiviri

Art. 10: Unità locale

L’unità locale dell’Accademia italiana Shiatsu Do ha struttura direttiva ed amministrativa autonoma. Le Unità locali sono tenute a contribuire alle spese della struttura nazionale nella misura e con le modalità stabilite dagli organi centrali. La struttura centrale può contribuire alle spese dell’Unità locale qualora valutazioni di ordine generale o particolare lo ritengano opportuno.

Art.11: Assemblea dei soci

L’assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione.

Sono ammessi in assemblea tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L’assemblea è ordinaria e straordinaria.

Le assemblee sono convocate dal Presidente dell’ Associazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati con almeno sette giorni di preavviso.

L’avviso di convocazione deve contenere la data, l’ora ed il luogo dell’adunanza, nonché l’elenco delle materie da trattare.

L’assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione.

L’assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio, entro cinque mesi dopo la chiusura dell’esercizio finanziario.

L’assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci. In quest’ultimo caso, l’assemblea dovrà aver luogo entro n. 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

L’assemblea in sede ordinaria:

a) approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;

b) approva il bilancio preventivo e consuntivo redatti dal Consiglio Direttivo;

c) approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;

d) provvede alla elezione dei componenti il Consiglio Direttivo e, ove costituiti, del Collegio dei Probiviri;

e) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;

f) delibera in ordine all’esclusione dei soci;

g) delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo statuto.

L’assemblea in sede straordinaria:

a) delibera sulle modificazioni del presente statuto;

b) delibera lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio residuo;

c) delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto.

In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con l’intervento, anche per delega, di almeno la metà degli associati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza voti.

In seconda convocazione l’assemblea sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, deliberando validamente a maggioranza semplice.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati in prima convocazione e la maggioranza qualificata del 70% dei soci presenti in seconda convocazione. Il voto è considerato favorevole se espresso dalla maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L’assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è sempre presieduta dal Presidente in carica o, in sua mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza di questo, dal socio più anziano presente.

Il Presidente dell’assemblea nomina un segretario.

In assemblea è ammessa delega.

Possono partecipare in assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza rilevi necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.

Le votazioni possono venire per alzata di mano o a scrutinio segreto, a secondo di quello che decide il presidente dell’assemblea e salvo quanto previsto nel regolamento di attuazione.

Ogni socio ha diritto ad un voto ed in caso di assenza può farsi rappresentare a mezzo delega da un altro socio. Ogni Socio può essere portatore di un massimo di due voti, compreso il proprio.

Le deliberazioni assunte dall’assemblea dovranno essere riportate su apposito libro verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorché non intervenuti. La pubblicità delle delibere si attua mediante affissione del relativo verbale presso la sede sociale e, se del caso, presso le altre sedi amministrative eventualmente istituite a norma dell’articolo 1.

Le delibere prese dall’assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto obbligano tutti i soci dell’associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

Art. 12: Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione e di direzione dell’associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutagli dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di nove, compreso il Presidente il vice Presidente.

Tutti i consiglieri sono eletti dall’Assemblea, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto e nel regolamento di attuazione.

I consiglieri eleggono il vice-Presidente ed il Segretario a maggioranza semplice. Per la prima volta i membri del Consiglio Direttivo sono eletti direttamente in sede di costituzione dell’associazione dai soci promotori-fondatori.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo rimangono carica un anno e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori. Essi sono rieleggibili.

In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l’intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

a) disporre l’esecuzione delle decisioni adottate dall’assemblea dei soci in conformità al presente statuto;

b) curare l’osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;

c) provvedere all’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione, rendendo il conto della gestione all’assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci annuali;

d) redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell’associazione, sottoponendolo all’approvazione dell’assemblea dei soci;

e) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si rendessero necessari, facendoli approvare dall’assemblea dei soci;

f) deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attività approvato dall’assemblea soci;

g) curare l’organizzazione di tutte le attività dell’associazione;

h) pianificare l’eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell’attività sociale;

i) adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario;

j) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al presidente, sia ai singoli .componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria il deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Possono essere eletti consiglieri soltanto soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota in associativa.

Il Consiglio Direttivo riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta da almeno cinque Consiglieri. In quest’ ultimo caso, il consiglio dovrà riunirsi entro 30 giorni.

Il consiglio è convocato dal Presidente senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.

Il consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e vota a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

In seno al consiglio non è ammessa delega. L’ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive del consiglio direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è rieleggibile.

Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti.

Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale a cura del segretario, all’uopo nominato dal Presidente fra i presenti.

Il verbale resterà affisso presso la sede sociale o presso le altre sedi amministrative eventualmente istituite a norma dell’art.1.

Art. 13: Presidente dell’Associazione

Il Presidente è il legale rappresentante dell’associazione (nonché Presidente dell’Assemblea e del Consiglio direttivo).

Egli rappresenta l’associazione sia di fronte a terzi che in giudizio.

Il Presidente è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell’associazione

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l’associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi

Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell’Associazione. Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, al Presidente compete:

a) curare l’attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo, intrattenendo i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;

b) sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione;

c) curare l’osservanza dello statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario;

d) adottare in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell’organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione;

e) esercitare ogni altro potere a riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

Art. 14: Il Vice Presidente

Il Vice Presidente dell’associazione rappresenta l’associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese.

Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l’Associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, Il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita procura.

Art. 15: Il Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del presidente, resta in carica per la durata dell’anno sociale di esercizio e può essere confermato; al’atto di nomina vengono stabilite la natura e la qualifica dell’incarico del Segretario.

Egli, in particolare:

a) provvede alla gestione organizzativa ed Amministrativa dell’Associazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;

b) dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, nonché agli atti del Presidente.

Art. 16: Collegio dei Probiviri

L’assemblea dei soci potrà eleggere, se lo riterrà opportuno, un Collegio dei Probiviri composto da tre Membri, scelti fra i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

I membri del collegio durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Il collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

Il collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l’Associazione o i suoi organi.

Esso giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura.

Avverso il giudizio del collegio, sarà possibile ricorrere al giudice ordinario.

Art. 17: Gratuità delle cariche.

Tutte le cariche menzionate nel presente statuto sono gratuite salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell’associazione e/o per l’assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 18: Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

a) dal fondo patrimoniale di dotazione individuato dall’Assemblea straordinaria con deliberazione.

b) da liberalità e contributi espressamente destinati a patrimonio.

c) da ogni altro bene e diritto di cui l’associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.

d) il fondo dotazione potrà essere accresciuto da beni mobili e immobili ad esso espressamente destinati che perverranno alla proprietà dell’ associazione sotto forma di contributi e assegnazioni

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore risultato economico possibile, compatibile con una gestione prudente.

Art. 19: Entrate

Per l’adempimento dei propri scopi l’associazione dispone delle seguenti entrate:

entrate derivanti dal patrimonio di cui all’art. 18

eventuali quote associative non espressamente destinate ad incremento del fondo patrimoniale di dotazione

contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e destinati all’attuazione degli scopi statutari, non espressamente vincolati all’incremento del patrimonio

entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.

Art. 20: Bilancio

L’esercizio della Associazione decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno del successivo esercizio.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti dal Consiglio Direttivo, con l’ausilio del Segretario, e sottoposti al vaglio dell’assemblea dei soci secondo modalità e termini di cui al presente statuto.

Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere presentati in assemblea, rispettivamente entro il 31 Maggio di ciascun anno.

Art. 21: Utili della gestione

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Art. 22: Scioglimento

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’ Assemblea straordinaria dei soci, secondo le modalità e termini di cui al precedente articolo 11, per i seguenti motivi:

  1. conseguimento dell’oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
  2. impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini;
  3. ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l’associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell’attività.

In caso di scioglimento dell’associazione per qualunque causa, il patrimonio dell’Associazione verrà devoluto ad altri enti che hanno fini analoghi.

Art. 23: Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge.